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REGOLAMENTO COMMISSIONI
(Approvato dall’assemblea dei gruppi federati in data 26.01.2014)
Art.1 - Le Commissioni sono organi interni consultivi e organizzativi della FSP cui è delegato lo studio o l'organizzazione di particolari aspetti della speleologia o della vita sociale. Il loro parere e le loro decisioni non sono vincolanti per il Comitato Esecutivo e per l'Assemblea dei gruppi federati.
Art.2 - Le Commissioni sono composte dal rappresentante delegato di ciascun gruppo speleologico federato, e da qualsiasi socio di gruppo speleologico federato che sia interessato o che metta a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti i compiti della stessa.
Art.3 - Le Commissioni, ai sensi dell’art.23 dello statuto FSP vigente, sono istituite dal Comitato Esecutivo che può attivarsi autonomamente o anche su invito/proposta di almeno tre gruppi federati.
Art. 4 - Ogni commissione deve riferire almeno una volta all'anno al Comitato Esecutivo e all'Assemblea dei gruppi speleologici federati sulle attività svolte; essa deve inoltre diffondere periodicamente informazioni sulle proprie attività tramite gli organi di informazione sociali cartacei ed elettronici.
Le Commissioni possono essere sciolte dal Comitato Esecutivo al compimento del mandato affidato, oppure in caso di manifesta inattività o inadempienza.
Art.5 - Il Comitato Esecutivo, nomina un Coordinatore per ogni Commissione.
Il Coordinatore di ogni Commissione decade con il Comitato Esecutivo. Entro tre mesi dalle elezioni di rinnovo del Comitato Esecutivo ogni Commissione deve indicare al nuovo Comitato Esecutivo uno o più nominativi per l'incarico di Coordinatore. Il Coordinatore di ogni Commissione si occupa degli adempimenti previsti all’Art.4, anche tramite suo delegato, e conserva, e ne è responsabile, i verbali delle riunioni, contenenti anche l'elenco dei presenti, e l'elenco aggiornato dei componenti la Commissione. Il verbale di ogni riunione deve essere trasmesso entro 30 giorni al Comitato Esecutivo.
Art.6 - Al termine del mandato ogni Coordinatore trasmette al proprio successore o al Presidente della FSP il materiale prodotto e quello relativo al funzionamento della Commissione.
Art.7 - Ogni Commissione si riunisce almeno una volta all'anno. Fermo restando il diritto di tutti i soci dei gruppi speleologici federati alla FSP a partecipare alle attività di una Commissione, il diritto di voto spetta al rappresentante di ciascun gruppo speleologico federato alla FSP.
Art.8 - Le convocazioni sono effettuate di norma dal Coordinatore della Commissione e sono inviate, con almeno 7 giorni di anticipo, per posta elettronica, ai componenti della Commissione aventi diritto di voto e al Presidente della FSP che ne darà notizia a tutti i soci dei gruppi speleologici federati tramite i canali web istituzionali (facebook, ecc.)
Art.9 - Le Commissioni possono darsi un proprio Regolamento interno. Il Regolamento interno dovrà essere in armonia con lo Statuto e con il presente Regolamento. Dovrà specificare, oltre ai compiti della Commissione e le sue modalità operative, le prassi tecniche ed amministrative e sarà sottoposto approvazione da parte del Comitato Esecutivo.
Art.10 - Le Commissioni possono chiedere al Comitato Esecutivo, motivandoli, stanziamenti per il loro funzionamento, che saranno concessi in relazione alle possibilità finanziarie della Federazione. In caso di finanziamenti concessi, ogni Commissione deve coordinarsi con la Tesoreria per la necessaria rendicontazione.