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Statuto

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F E D E R A Z I O N E . . S P E L E O L O G I C A . . P U G L I E S E 
STATUTO

Approvato dall'assemblea straordinaria del 20 marzo 2005
Registrato il 27 aprile 2005 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Taranto 2
Serie 3 n.1699

Titolo I
Costituzione - Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Art. 1 
E' costituita una Federazione tra gruppi speleologici della Regione Puglia denominata "Federazione Speleologica Pugliese onlus", ora Federazione Speleologica Pugliese, associazione senza scopo di lucro, - per brevita', in sigla FSP.
Essa ha sede nel Comune di Castellana Grotte presso il Museo Speleologico "Franco Anelli" ed e' affiliata alla Societa' Speleologica Italiana della quale approva finalita' e direttive.

Art. 2 
La FSP e' un'associazione senza scopo di lucro che ha come scopi:
la cura dei contatti tra i Gruppi Speleologici della Regione Puglia e la collaborazione e scambi di esperienza tra i Gruppi medesimi;
incentivare la Speleologia nella Regione Puglia curandone un armonico ed ordinato sviluppo;
la salvaguardia del patrimonio carsico regionale mediante la cura di un'adeguata educazione e formazione;
favorire lo studio dei problemi geologici, morfologici, idrologici, meteorologici, paleontologici, medici, ecologici, etnografici, di folclore ed economico-turistici attinenti l'ambiente carsico, curando i contatti tra gli esperti delle singole discipline e i Gruppi Speleologici aderenti;
favorire la promozione di iniziative, anche legislative, a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale, collaborando strettamente con gli Enti interessati al fine di salvaguardare il patrimonio carsico regionale ed incentivare la crescita della Speleologia Pugliese;
favorire l'unificazione e la conoscenza delle tecniche e delle attrezzature speleologiche in uso nei singoli Gruppi;
promuovere l'organizzazione e realizzazione di spedizioni in collaborazione tra i Gruppi aderenti qualora l'importanza delle stesse faccia ritenere opportuna ed utile una piu' stretta collaborazione tra i Gruppi Speleologici Federati;
dirimere eventuali contrasti insorti tra i Gruppi Speleologici facenti parte della Federazione;
contribuire alla organizzazione del "Soccorso Speleologico" collaborando in modo incondizionato con le squadre della Regione Puglia facenti capo al Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);
Per conseguire tali finalita' la FSP puo' editare e diffondere libri e riviste, produrre audiovisivi, curare la pubblicazione di articoli su riviste specializzate, organizzare corsi di formazione, convegni, congressi e simposi, partecipare in Societa' - anche di capitali , assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica, che abbiano come scopi quelli affini agli interessi della FSP. Nel rispetto dei principi statutari la FSP partecipa a tutti i progetti proposti dalla Unione Europea aventi ad oggetto lo studio, la diffusione, la valorizzazione e la conoscenza del fenomeno carsico e di ogni manifestazione a esso connessa.

Art. 3
La FSP e' un'associazione senza scopo di lucro, che persegue finalita' di solidarieta' sociale. 
A tal fine persegue:
1) l'impegno a svolgere attivita' esclusivamente nei settori: 
a. della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; 
b. della formazione;
2) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione;
3) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4
La FSP e' un Ente che, nei limiti dei propri scopi, favorisce e promuove il coordinamento e la collaborazione tra i Gruppi aderenti i quali conservano la piu' ampia liberta' d'azione nel rispetto delle norme del presente statuto.
La FSP non puo' inserirsi in questioni interne dei singoli Gruppi se non espressamente chiamata ad intervenire dal Gruppo interessato. Gli scopi sociali vengono realizzati mediante l'opera dei componenti la FSP e la collaborazione dei Gruppi Federati, altre organizzazioni speleologiche, istituti scientifici, singoli ricercatori, nonche' enti di promozione culturale e del tempo libero, sia nazionali sia internazionali.

Art. 5
La durata della FSP e' fissata al 31 dicembre 2029 e potra' essere una o piu' volte prorogata; detta Federazione non potra' mai essere incorporata da altre Federazioni o Gruppi speleologici.

Titolo II

Gruppi Federati

Art. 6
Possono far parte della FSP i Gruppi Speleologici della Regione Puglia che presentino allo scopo apposita domanda al Comitato Esecutivo. La domanda dovra' contenere: esposizione dettagliata dell'attivita' svolta dall'aspirante Gruppo federato nei due anni precedenti alla data della domanda di affiliazione (per attivita' del Gruppo non deve intendersi quella svolta dai singoli componenti), Statuto Sociale del Gruppo dal quale risulti che non esistono norme in contrasto con gli scopi statutari della FSP e della Societa' Speleologica Italiana, elenco dei nominativi componenti l'Organo Esecutivo del Gruppo e l'elenco aggiornato degli associati, tramite invio di estratto di verbale da cui risultino tali deliberazioni.
L'ammissione e' subordinata al parere favorevole del Comitato Esecutivo della FSP il quale, pur valutando insindacabilmente la documentazione presentata, relazionera' sulle motivazioni delle decisioni adottate alla prima riunione ordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP.

Art. 7
Ciascun Gruppo aderente alla FSP e' tenuto al pagamento di una quota annua con le modalita', nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP dopo l'approvazione del bilancio, pena l'esclusione dalla Federazione medesima.

Art. 8 
Ciascun Gruppo Speleologico Federato deve, all'inizio di ogni anno solare, comunicare o confermare, al Comitato Esecutivo della FSP, i nominativi dei Rappresentanti di Gruppo in seno alla Federazione (dei quali uno effettivo e uno supplente), dei componenti l'Organo Esecutivo del Gruppo e dell'elenco aggiornato degli associati tramite invio di estratto del processo verbale da cui risultino tali deliberazioni.

Art. 9
Ciascun Gruppo aderente alla FSP e' tenuto a far pervenire, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Comitato Esecutivo, una relazione scritta dell'attivita' svolta, corredata da eventuali relazioni dettagliate su singole grotte visitate, in particolare se queste ultime abbiano costituito oggetto di specifici studi ed osservazioni.

Art. 10
Un Gruppo Speleologico cessa di far parte della FSP:
per recesso;
per esclusione.
Recesso. Il Gruppo Federato puo' esercitare facolta' di recedere dalla FSP:
nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della FSP; il cambiamento dell'oggetto sociale o il cambiamento della struttura e degli scopi della stessa;
per altri motivi su cui il Comitato Esecutivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti deve deliberare entro tre mesi.
In ogni caso, la dichiarazione scritta di recesso deve essere comunicata dal Gruppo Federato al Presidente della Federazione Speleologica Pugliese mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la dichiarazione e' stata presentata tre mesi prima, e con la chiusura dell'esercizio successivo, in caso contrario.
In nessun caso il recesso potra' effettuarsi prima che il Gruppo Federato abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la FSP.
Esclusione. L'esclusione puo' aver luogo con motivata deliberazione del Comitato Esecutivo o dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP da comunicarsi al Gruppo interessato con lettera raccomandata:
per inadempienza degli obblighi e/o delle obbligazioni assunte verso la FSP;
per il mancato pagamento della quota annuale nei modi, nella misura e nel termine fissato dall'Assemblea dei Rappresentanti;
per la incompatibilita' della condotta del Gruppo Federato o dei suoi legali rappresentanti con i motivi etici morali e statutari ai quali la FSP si ispira;
per aver trasferito il Gruppo Speleologico Federato la propria residenza in altra Regione e/o per aver perduto i requisiti posseduti all'atto dell'ammissione;
per il mancato invio della relazione, o per l'assoluta inesistenza, dell'attivita' svolta dal Gruppo Federato nel corso dell'anno;
per due consecutive assenze ingiustificate del rappresentante del Gruppo Federato alle riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti.
Avverso tutte le delibere che determinano la perdita della qualifica di Gruppo Federato e' ammesso ricorso in Assemblea.

Art. 11
La FSP adotta i principi di libera eleggibilita' degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all'art. 2532, Co. 2, del Codice Civile e della sovranita' dell'Assemblea dei Soci, come per Legge.

Titolo III
Organi Sociali 

Art. 12
Gli Organi Sociali della FSP sono:
· L'Assemblea;
· Il Comitato Esecutivo (CE);
· Il Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente nominato dall'Assemblea.

A) Assemblea

Art. 13
Sono ammessi a far parte dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP n. 2 (due) rappresentanti per ogni Gruppo Speleologico Federato di cui uno effettivo ed uno supplente. Al Rappresentante effettivo, delegato dal Gruppo, spetta l'unico voto che e' garantito a ciascun Gruppo Federato, mentre al supplente vengono demandati gli stessi compiti in assenza del Rappresentante Effettivo. In loro assenza, due associati, purche' presentino delega scritta del Gruppo Federato di appartenenza.
L'Assemblea dei Rappresentanti regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei Gruppi Speleologici Federati e le sue deliberazioni obbligano anche i Gruppi assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea della FSP, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constatare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, raccolti nell'apposito libro all'uopo vidimato.
Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 14
Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP anche altri associati, che non siano rappresentanti di Gruppo o loro delegati; essi non hanno diritto di voto o di parola.
Due consecutive assenze ingiustificate alle riunioni dell'Assemblea della FSP del rappresentante del Gruppo Federato comportano la decadenza del Gruppo medesimo dall'appartenenza alla FSP.

Art. 15
L'Assemblea dei Rappresentanti, in via ordinaria, viene convocata, almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro tre mesi dall'inizio dell'anno solare.
Essa oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del Giorno dovra':
discutere e approvare il bilancio ed il conto delle entrate e delle uscite a consuntivo dell'anno precedente ed a preventivo per l'anno in corso, udite le relazioni del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
procedere al rinnovo delle cariche sociali scadute.

Art. 16
L'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP, in via straordinaria, viene convocata per deliberare sulle modifiche del presente Statuto o qualora particolari circostanze lo suggeriscano o specifiche domande motivate dei singoli Gruppi lo richiedano. 
L'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi deve essere pure convocata, a norma di Legge, quando ne facciano domanda, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, il Collegio dei Revisori dei Conti oppure almeno 1/3 (un terzo) dei Gruppi Speleologici Federati. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP, sia in via ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Comitato Esecutivo mediante avviso raccomandato, ovvero attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo, compresa e-mail e sms, contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza da inviare ai Gruppi Speleologici Federati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 17
Il Rappresentante di un Gruppo Speleologico Federato puo' farsi rappresentare alle riunioni di Assemblea da rappresentanti di altri Gruppi Federati mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente del Gruppo Speleologico di appartenenza.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Ogni rappresentante dei Gruppi Federati ha diritto ad un voto e non puo' avere piu' di una delega.

Art. 18
Le riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 (due/terzi) dei rappresentanti dei Gruppi Federati con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti dei Gruppi Federati con diritto di voto;
La seconda convocazione non puo', peraltro, avere luogo prima di 24 (ventiquattro) ore da quella fissata per la prima convocazione.
Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti dei Gruppi Federati presenti con diritto di voto o rappresentati all'adunanza; in caso di parita' di voti, la proposta messa in votazione si riterra' respinta.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma le votazioni avranno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.
Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parita' di voti rimane eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 19
Le riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione - almeno i 2/3 (due/terzi) dei rappresentanti dei Gruppi Federati presenti con diritto di voto e - in seconda convocazione - almeno 1/3 (un/terzo) dei rappresentanti dei Gruppi Federati con diritto di voto; per le relative deliberazioni occorrera' il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre/quinti) dei rappresentanti dei Gruppi Federati presenti con diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento anticipato della FSP sara' necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) della totalita' dei rappresentanti dei Gruppi Speleologici aderenti.

B) Comitato Esecutivo
Art. 20
L'amministrazione e la gestione della FSP e' affidata ad un Comitato Esecutivo composto da un Presidente e da n. 4 (quattro) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP tra tutti gli associati di ciascun Gruppo Federato.
Il Comitato Esecutivo elegge in prima seduta, a scrutinio segreto il Vice-Presidente, il Segretario ed i Tesoriere.
Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la FSP presso i terzi ed in giudizio dinanzi ad ogni autorita' e di ogni grado di giurisdizione, anche supremi consessi. Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, e' sostituito dal Vice-Presidente; in caso dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo e' sostituito dal consigliere che e' stato eletto con il maggior numero di voti.
Il Vice-Presidene sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed e' occasionalmente coadiutore dello stesso. Pur tuttavia egli puo' partecipare quotidianamente alla gestione delle attivita' federative mediante una ripartizione dei compiti di presidenza sulla base di apposite deliberazioni del C.E. o specifiche deleghe del Presidente, salva sempre la soprintendenza su tutto del Presidente. Il Vice-Presidente e' eletto a maggioranza relativa fra i Consiglieri che compongono il C.E. .
Il Segretario redige i processi verbali delle sedute del C.E. e dell'Assemblea dei Rappresentanti; firma con il Presidente gli atti ufficiali; cura il disbrigo della corrispondenza e l'Archivio della FSP. Il Segretario e' eletto a maggioranza relativa fra i consiglieri che compongono il C.E..
Il Tesoriere firma con il Presidente gli atti amministrativi; provvede alla gestione finanziaria dei fondi della FSP in attuazione delle disposizioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Comitato Esecutivo; e' responsabile della Cassa della FSP e il C.E e/o l'Assemblea dei Rappresentanti puo' chiederne ragione ogni volta che lo ritenga opportuno; al termine di ogni anno solare predispone la bozza di bilancio che il C.E. presentera' al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.
Il Curatore del Catasto Speleologico Pugliese e' una persona fisica nominata dall'Assemblea dei Rappresentanti fra tutti gli associati dei Gruppi appartenenti alla FSP. Ad esso viene affidata la gestione del Catasto regionale della Societa' Speleologica Italiana, secondo direttive e criteri appositamente deliberati dal C.E. Il Curatore del Catasto dura in carico tre anni ed e' rieleggibile.
Il Curatore del Catasto Speleologico regionale della Societa' Speleologica Italiana non puo' far parte del Comitato Esecutivo. Il Presidente e gli altri membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 21
Il Comitato Esecutivo della Federazione Speleologica Pugliese si aduna almeno una volta al mese o quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta.
L'avviso di convocazione deve inviarsi a mezzo raccomandata cinque giorni prima ovvero attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo, compresa e-mail e sms, al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza nei quali si potra' prescindere dal termine indicato a mezzo raccomandata, ma sara' sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.
Della convocazione sara' data notizia ai Revisori dei Conti effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Art. 22
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si fara' processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti. Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo; gli estratti verbali predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione ed inviati in copia a tutti i Gruppi aderenti alla FSP.

Art. 23
Il Comitato Esecutivo ha i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FSP, senza eccezioni di sorta, e piu' segnatamente gli sono conferite tutte le facolta' che non siano, per legge o per Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Rappresentanti dei Gruppi della FSP o ad altri organi sociali.
Spetta tra l'altro al Comitato Esecutivo:
di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti, determinandone l'ordine del giorno;
di contrarre nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Rappresentanti convenzioni, e/o contratti di qualsiasi titolo o natura, con Enti Pubblici e privati, con Istituti Universitari e di Ricerca, con singoli ricercatori e studiosi, per conto della FSP secondo le possibilita' e i bisogni di essa;
di deliberare, su tutte le operazioni contemplate nel presente Statuto e su quelle autorizzate ai sensi di Legge;
di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale;
di stilare i regolamenti interni da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti;
di conferire ai rappresentanti dei Gruppi Speleologici Federati, e non procure, sia in forme generale che speciale, per determinati affari;
di costituire e regolamentare apposite commissioni speleologiche regionali per lo studio dei molteplici aspetti della Speleologia Pugliese contemplati nel presente Statuto;
di valutare la relazione annuale di attivita' dei Gruppi Federati.

C) Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 24
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei Rappresentanti che ne designera' il Presidente; essi durano in carica tre anni.
I revisori dei Conti effettivi possono operare anche individualmente; essi deliberano collegialmente a maggioranza di voti; il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni di Assemblea dei Rappresentanti e alle adunanze del Comitato Esecutivo, alle quali devono essere indicati e possono far inserire le loro proposte all'ordine del giorno dell'una e dell'altra.

Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo:
di vigilare sulla osservanza della Legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali;
di controllare l'amministrazione della FSP, di accertare la regolare tenuta della contabilita' e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti relativi alle entrate e alle uscite;
di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto e che la eventuale riduzione della loro valutazione sia in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea dei Rappresentanti le eventuali deroghe a queste norme;
di controllare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e la esistenza di eventuali proprieta' anche in custodia;
di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti in caso di omissione da parte del Comitato Esecutivo;
di riferire all'Assemblea dei rappresentanti, compilando all'uopo apposita relazione sui risultati di gestione e sulla tenuta della contabilita' della FSP e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti puo' chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento dell'attivita' della FSP o su determinati affari.

Art. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Revisore che senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Revisori dei Conti devono essere registrate in un apposito libro dei verbali.

Art. 27
Non sono eleggibili alla carica di Revisori dei Conti, o decadono dall'ufficio, coloro che hanno con la FSP un rapporto continuativo o a termine di prestazione d'opera retribuita.

Titolo IV
Bilancio - Disposizioni Generali
Art. 28
Il bilancio di esercizio della FSP, che e' compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dal Comitato Esecutivo al Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve essere inviato in copia, insieme con le relazioni del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti i Gruppi aderenti alla FSP, almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea.

Art. 29
La FSP sara' considerata sciolta quando il numero dei Gruppi ad essa aderenti dovesse scendere al di sotto di tre. 
In caso di scioglimento della FSP, le somme liquide, i mobili e gli immobili che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passivita' saranno devoluti alla Societa' Speleologica Italiana.

Art. 30
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto della Societa' Speleologica Italiana e le vigenti norme di Legge.

Art. 31
Norme transitorie

DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1) I Gruppi Speleologici facenti parte della FSP alla data di approvazione del presente Statuto risultano aderenti della stessa FSP con salvezza di ogni diritto da loro acquisito purche' non in contrasto con il presente Statuto.
2) Il patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisito in diritto anche di godimento dalla Federazione Speleologica Pugliese onlus e' trasferito alla Federazione Speleologica Pugliese, alla data di approvazione del presente Statuto.
3) La Federazione Speleologica Pugliese subentra in tutti i rapporti patrimoniali ed economici di cui alla data di approvazione del presente Statuto risulta essere titolare la Federazione Speleologica Pugliese onlus.
4) Tutte le cariche elettive (Comitato Esecutivo e Revisori dei Conti) della Federazione Speleologica Pugliese onlus sono nominate per la Federazione Speleologica Pugliese fino alla naturale scadenza del mandato.

Il presente statuto entra in vigore in seguito a votazione favorevole dell'Assemblea dei Rappresentanti con le modalita' precedentemente esposte, e sostituisce e annulla il precedente. 
Il presente statuto composto da n. 31 articoli e da n.1 disposizioni transitorie, redatto su 10 pagine e ventotto righi oltre le firme, e' stato approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti della Federazione Speleologica Pugliese il 20/03/2005 in Castellana Grotte, (BARI).

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